Settore Civile e Ambientale

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CAPO IX
PROFESSIONE DI INGEGNERE

Art. 45
(Sezioni e titoli professionali)
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
4. L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: “Sezione degli ingegneri iuniores – settore civile e ambientale”;
Art. 46
(Attività professionali)
1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2:
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3)i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

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4 Responses to “Settore Civile e Ambientale”

  1. scusate la mia ignoranza ma cosa si intende esattamente per “costruzioni civili”; in particolare le opere geotecniche (anche semplici), queste sono costruzioni civili?
    Grazie per ogni chiarimento

  2. “Risposta per Giovanni”

    Per costruzione civile semplice si possono intendere:

    - Ville, case, palazzi, chiese,

    - Pilastri, ponti, strade,

    - opere edili in genarale, muri, pilastri,

    - impianti ad uso civile/ambientale (impianti elettrici, domotici, idraulici, termici, meccanici)

    - strutture portanti

    - carotoggi, etc…

    E’ semplice tutto ciò che è standardizzato.

    E’ standardizzato tutto ciò è normato dalla vigente legge.

    Il concetto di “semplice” è SUPERIORE al concetto di “modesto” valido come limite per i nostri inferiori geometri e periti.

    I geometri e periti hanno limiti qualitativi legati al “modesto” ed anche quantitativi in fase di progetto (superfici, cubature, potenze nomimali etc..)

    Gli ingegneri iscritti alla sez.B dell’albo hanno solo il limite qualitativo, superiore cmq a quello dei geometri e periti.

    Questo asserisce il dpr328/2001 CAPO IX

    Poi c’è il MIUR 270/2004 art.3 commi 4 e 5 che rafforza ad ampio raggio le nostre competenze di LAUREATI e preordina per LEGGE il nostro ingresso nel mondo del lavoro.

    Saluti,
    Nicola

  3. Per costruzione civile si intende genericamente qualsiasi opera ingegneristica realizzata in ambito civile (le Opere geotecniche, quali muri di sostegno, Fondazioni, altre opere di stabilizzazione dei pendii ecc. sono tutte costruzioni civili) . Se hai dubbi Poi fare riferimento al comma 1 art. 46 dpr 328/01 dove vengono elencate le attività inerenti la professione di ingegnere (A e B) settore civile Ambientale. Ricordati inoltre e non avere dubbi che se devi progettare qualche opera il DPR 328/01 non modifica le attività previste a ciascuna professione (A e B) ma ne fa una semplice elencazione, quindi quello che puoi fare non deve per forza essere scritto tutto nel 328, purchè quello che fai rientra nel tuo settore di appartenenza

  4. Grazie, siete stati molto chiari!
    Buon lavoro a tutti

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