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    … Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.D.Lgs n. 30 / 2006 Art. 2 comma 1.

    Infatti, unicamente le leggi (…omissis…) possono specificare le competenze delle categorie professionali.Consiglio di Stato Sentenza n. 6610/2008.

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    Pertanto l’elencazione, compiuta all’art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni “A” e “B” dell’albo dell’Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’àmbito della professione stessa come già normativamente definito.Consiglio di Stato Sentenza n. 1473/2009.

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Settore Civile e Ambientale

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CAPO IX
PROFESSIONE DI INGEGNERE

Art. 45
(Sezioni e titoli professionali)
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
4. L’iscrizione all’albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: “Sezione degli ingegneri iuniores – settore civile e ambientale”;
Art. 46
(Attività professionali)
1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;

3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2:
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3)i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

D.M. 16 MARZO 2007   art. 7 comma 2 – PAG. 43   INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE

14 Responses to “Settore Civile e Ambientale”

  1. scusate la mia ignoranza ma cosa si intende esattamente per “costruzioni civili”; in particolare le opere geotecniche (anche semplici), queste sono costruzioni civili?
    Grazie per ogni chiarimento

  2. “Risposta per Giovanni”

    Per costruzione civile semplice si possono intendere:

    - Ville, case, palazzi, chiese,

    - Pilastri, ponti, strade,

    - opere edili in genarale, muri, pilastri,

    - impianti ad uso civile/ambientale (impianti elettrici, domotici, idraulici, termici, meccanici)

    - strutture portanti

    - carotoggi, etc…

    E’ semplice tutto ciò che è standardizzato.

    E’ standardizzato tutto ciò è normato dalla vigente legge.

    Il concetto di “semplice” è SUPERIORE al concetto di “modesto” valido come limite per i nostri inferiori geometri e periti.

    I geometri e periti hanno limiti qualitativi legati al “modesto” ed anche quantitativi in fase di progetto (superfici, cubature, potenze nomimali etc..)

    Gli ingegneri iscritti alla sez.B dell’albo hanno solo il limite qualitativo, superiore cmq a quello dei geometri e periti.

    Questo asserisce il dpr328/2001 CAPO IX

    Poi c’è il MIUR 270/2004 art.3 commi 4 e 5 che rafforza ad ampio raggio le nostre competenze di LAUREATI e preordina per LEGGE il nostro ingresso nel mondo del lavoro.

    Saluti,
    Nicola

  3. Per costruzione civile si intende genericamente qualsiasi opera ingegneristica realizzata in ambito civile (le Opere geotecniche, quali muri di sostegno, Fondazioni, altre opere di stabilizzazione dei pendii ecc. sono tutte costruzioni civili) . Se hai dubbi Poi fare riferimento al comma 1 art. 46 dpr 328/01 dove vengono elencate le attività inerenti la professione di ingegnere (A e B) settore civile Ambientale. Ricordati inoltre e non avere dubbi che se devi progettare qualche opera il DPR 328/01 non modifica le attività previste a ciascuna professione (A e B) ma ne fa una semplice elencazione, quindi quello che puoi fare non deve per forza essere scritto tutto nel 328, purchè quello che fai rientra nel tuo settore di appartenenza

  4. Grazie, siete stati molto chiari!
    Buon lavoro a tutti

  5. Sono un laureato in ing. civile di 1° livello, quali sono le mie competenze? nel senso normativamene cosa posso fare professionalmente?

    —————-MODERATORE NICOLA:
    Leggiti il d.p.r.328/2001 art. 45 e 46. Art. 55 TABELLA A.
    Leggiti il m.i.u.r.270/2004 art.3 commi 4e 5 ; art. 8 comma 2 ed art.13 comma 7

    Puoi fare tutto quello che sai fare ai sensi dell’art.1.4 del cod. deont.

    Puoi fare quello di cui hai imparato all’università.

    NON HAI LIMITI QUANTITATIVI, ma solo QUALITATIVI. Devi progettare con metodo standardizzato, vale a dire secondo normativa vigente.

  6. In merito al deposito di progetti di edifici civili in zona sismica: è possibile sapere e magari creare una mappatura di quali sono le province in cui e accertato che al genio civile non accettano i progetti degli ing. iunior…perchè mi pare di capire che ci sono casi di questo tipo!

    ————MODERATORE NICOLA:
    Se mi pagate ve la faccio io, provincia per provincia, stilando un report.
    Il volontariato va bene fino ad un certo punto.

  7. Scusa pensavo piu’ che altro ad una raccolta di testimonianze…comunque riformulo la richiesta proporzionandola al mio caso, che sicuramente vale anche per moltissimi altri colleghi: si sa se al Genio Civile di Roma fanno problemi per il deposito dei progetti? Sto per ricevere un incarico e non vorrei avere problemi col committente. Grazie

    —————MODERATORE NICOLA:
    Ed una volta che hai raccolto le testimonianze che fai?
    CHIACCHIERE INUTILI E PERDITE DI TEMPO!

    Di che faresti con le testimonianze degli altri colleghi?
    Invece delle inutili e patetiche testimonianze che cerchi….CERCATI E FATTI SEGUIRE DA UN BUON AVVOCATO…solo cosi può cambiare qual cosa.

  8. @ marco
    a roma nessun problema
    nella capitale gli uffici rispettano le leggi

    saluti

    ————————–MODERATORE NICOLA:
    …e ci macherebbe altro. Se rispettassero le leggende metropoliane a cui crede il CNI su di noi, staremmo freschi.

  9. Vorrei fare una domanda sulle nostre competenze nella P.A.
    Un ingegnere sez. B ha le compatenze profess. per poter accettare l’incarico di dirigente nell’ufficio tecnico di un piccolo Comune? Grazie.

    —————————MODERATORE NICOLA:
    CERTO! CONOSCI QUALCHE LEGGE DELLO STATO O SENTENZA DELLA MAGISTRATURA CHE TE LO VIETA?

  10. in molti dei comuni piu piccoli, il dirigente è un diplomato…
    quindi la risposta è “ovvio che SI”

  11. Sono un ingegnere iscritto al settore civile ambientale e volevo porvi un quesito? E’ possibile che il genio civile mi rimandi indietro un’Idonietà Statica perchè dice che il fabbricato è su tre piani fuori terra e non rientra nelle mie competenze???

    ———————MODERATORE NICOLA:
    Collega,
    sei stato vittima del REATO DI ABUSO DI UFFICIO IN ATTO PUBBLICO e pertanto devi denunciare il firmatario del rifiuto del tuo progetto.

    Per legge, DICO PER LEGGE, noi ingegneri triennali NON ABBIAMO LIMITI QUANTITATIVI, quindi 3 o 9 o 100 piani furi terra li possiamo sicuramente fare.

    - il d.p.r.328/2001 CAPO IX
    - il m.i.u.r.270/2004 art. 3 commi 4 e 5

    circa noi laureati tecnici di 1° livello, le 2 leggi dello stato sopra citate, NON PARLANO DI LIMITI, NE’ GEOGRAFICI (zone sismiche, zone vulcaniche, zone a rischio frane ecc…)E NE’ QUANTITATIVI (volumi, potenze, superfici, ecc…).

    NON SOLO.
    Ci sono:
    - le NTC 2008 dove si parla di costruzioni semplici a pianta regolare (il caso nostro, autonoma progettazione)
    - art. 1.4. del nostro cod. deont. secondo il quale puoi accettare incarichi per i quali ritieni di avere adeguata preparazione, senza limiti quantitativi e geografici
    - sentenza del consiglio di stato n°1473/2009: “tutto ciò che non è espressamente vietato per legge, a noi sez.B ci è consentito”.
    - le circolari o pareri INTERPRETATIVI O FAZIOSE…. NON SONO EQUIPARABILI ALLE LEGGI DELLO STATO

    IMPORTANTE!!!!!!
    Il genio civile come altri enti pubblici, NON SONO PREPOSTI AD ESPRIMERSI SULLE NOSTRE COMPETENZE. Lo può solo fare il MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA ED IL MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E RICERCA.

  12. Leggete questo che è stato pubblicato oggi vi lascio il link.

    http://www.lavoripubblici.it/news/2011/06/professione/Ingegneri-solo-con-laurea-quinquennale-_8403.html

    ————————MODERATORE NICOLA:
    Su questa cosa che ci hai segnalato, tempo fa ci abbiamo scritto un articolo, Leggilo. si chiama: GIORNALISMO: PREMIO NOBEL A ROMEO LA PIETRA. Scorri gli articoli a ritroso.

  13. Grande Nicola! dobbiamo eliminare la paura ed unirci, inviate fondi al mutuo soccorso io l’ho fatto e ne sono orgoglioso, la guerra è di tutti!

  14. Sono Andrea, studente laureando in Architettura ed ho una qualifica professionale di Tecnico in progettazione architettonica assistita cad rilasciata dalla regione calabria dopo aver seguito un corso della durata di una anno, organizzato dalla facoltà di Architettura e finanziato con fondi comunitari. In virtù delle conoscenze acquisite nel corso degli studi universitari, e delle diverse esperienze lavorative nel settore, avendo sostenuto tutti gli esami progettuali, grafici e tecnologici, ed avendo riconosciute capacità progettuali, ho ideato per conto di privati diversi progetti, alcuni dei quali approvati ed in corso di realizzazione. Naturalmente non essendo iscritto ad alcun albo professionale i miei progetti sono stati presentati a nome di un architetto abilitato ma firmati anche da me in quanto ideatore del progetto stesso. Ora il nuovo dirigente afferma che io non posso firmare i miei progetti insieme all’architetto e che quindi il mio nome va cancellato dagli elaborati da me stesso prodotti. Vorrei sapere se esiste una norma che vieta ad un inventore di forme e volumi, disegnatore di architetture e tecnico della progettazione architettonica assistita CAD di firmare le proprie creazioni congiuntamente ad un tecnico abilitato che si assume la responsabilità della relativa pratica edilizia e che tra l’altro si occupa dei calcoli strutturali e della direzione lavori di cui io ovviamente non mi occupo. Ci tengo a dire che vorrei tutelare il mio diritto ad esprimere il mio talento e che l’unica eccezione che mi viene fatta non riguarda il progetto ma bensì una firma di troppo.
    Spero possiate aiutarmi o darmi indicazioni a riguardo. Grazie

    ——————–MODERATORE NICOLA:
    Dovresti BREVETTARE i tuoi lavori.

    Oppure ti prendi quando prima, la laurea triennale in architettura, ti abiliti con esame di stato per la sez.B dell’albo degli architetti , ti iscrivi quindi all’ordine degli architetti e puoi firmare in maniera autonoma, lasciando stare le leggende metropolitane che si raccontano sulle lauree triennali.

    Le competenze AUTONOME dei laureati triennali in architettura sono elencate a partire da pag. 90 del D.M. 16 MARZO 2007 ai sensi dell’art. 7 comma 2

    IL RESTO CHE SI RACCONTA NEGLI ORDINI PROFESSIONALI SONO CHIACCHIERE DA BAR.

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