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L’ ingegnere con laurea triennale nasce dal D.P.R. 328/2001, che definisce una nuova categoria di Ingegneri.
L’albo degli Ingegneri viene diviso, quindi, in due sezioni A e B.
La sezione A riservata al percorso universitario:
- quinquennale V.O. a ciclo unico
-
biennale N.O. (Laurea Magistrale alias laurea breve)
La sezione B è riservata invece al percorso universitario N.O. dalla durata triennale (Laurea; art.8 comma 2 del m.i.u.r. 270/2004) .
Al laureato in ingegneria iscritto alla sezione B dell’ Albo degli Ingegneri, compete il titolo accademico di DOTTORE IN INGEGNERIA (abbreviato Dott.Ing.) ai sensi dell’art.13 comma 7 ed art. 8 comma 2 del m.i.u.r. 270/2004.
L’ingegnere iscritto alla sezione B dell’albo, è una figura al passo coi tempi e colma le lacune professionali in campo Europeo che già prevedono questa figura specifica. La preparazione universitaria del percorso di studi affrontato offre una adeguata preparazione tecnica, giuridica e scientifica che ne fanno una figura polivalente nel proprio settore dell’ingegneria. Concetto infatti espresso nell’art.3 commi 4 e 5 del m.i.u.r. 270/2004.
FONDAMENTALE LEGGE CHE REGOLA LE COMPETENZE AUTONOME DELL’INGEGNERE CON LAUREA TRIENNALE (sezione B) E’ IL :
- D.M. 16 MARZO 2007 (art. 7 comma 2 – pagg. 43,44, 47,48 ,51,52)
Questo spazio è gestito in modo privato ed amatoriale da ingegneri iscritti alla sezione B, ed ha lo scopo di informare tutti i colleghi sulle varie tematiche della nostra categoria. Le notizie vengono raccolte in giro per la rete e grazie anche al supporto di altri canali giornalistici. E’ un sito ove viene fatta cronaca, satira, critica e dove si lascia spazio alle opinioni degli utenti. L’idea che ha portato all’istituzione di questo spazio è quella di informare ed unire tutti i colleghi ingegneri iscritti alla sezione B dell’Albo al fine di renderli partecipi e CONSAPEVOLI al percorso della figura del nuovo ingegnere, più volte attaccata (senza logica e senza conoscenza della normativa) dai colleghi della sezione A, da altre categorie professionali e da alcuni organi di informazione.
Il Weblog è aperto a tutti i colleghi che vogliono collaborare alla gestione dello spazio. Ringrazio anticipatamente tutti coloro i quali daranno un aiuto con notizie ed articoli attinenti la categoria.
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- Dott. Ing. Nicola Plasmati -SEZIONE B settore a) – Amministratore unico dal 2010 – Nicola.Plasmati@libero.it
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Buongiorno. Cosa dice la legge istitutiva dell’ing. iunior in merito all’insegnamento?
Grazie e saluti.
Purtroppo non so risponderti in merito.
Appeno ho qualche notizia scrivo un articolo e ti faccio sapere.
grazie e saluti. gennaro casciello
Io so che l’insegnamento è riservato ai laureati quinquennali.
Puoi insegnare come ITP(insegnante tecnico pratico) ma solo se hai fatto una scuola tecnica o professionale alle superiori.
Se hai un diploma di liceo e la laurea….non puoi concorrere per l’insegnamento di materie di laboratorio.
Puoi concorrere per il posto di segretario o di bidello.
La laurea ti divrebbe dare al max 2 punti in più in graduatoria.
La domanda ATA può essere fatta anche con il diploma di Perito o diplomato ipsia …in questo caso puoi concorrere in tutti e tre i settori (segretario-assistent tecnico-bidello) infatti .ATA è l’acronimo di
( Amministrativo -Tecnico -Ausiliario )
diverso da ITP….perchè gli ITP sono insegnanti a tutti gli effetti con registro.
Spero di esserti stato utile anche se in ritardo
Saluti
Gaetani Per. Ind. Francesco
ciao nicola,
cosa ne pensi della sentenza del tar della calabria n. 2785/2010 del 26 novembre 2010 in merito alla possibilità di progettazione in zona sismica?viene praticamente negata la possibilità di lavorare…e questa non è una semplice circolare…
ciao
marco
———————-MODERATORE NICOLA
Penso ciò che ho scritto negli articoli pubblicati.
cioè? sul sito ci sono solo alcuni post lasciati in merito al sostegno dei finanziamenti upial….
——————MODERATORE NICOLA:
…infatti io ti dicevo di leggere gli ultimi ARTICOLI, no post.
Il post è il commento/opinione
L’articolo è ciò che è pubblicato sull’home page.
…più attenzione e meno superficialità!
Cari colleghi,
dopo uno scambio di mail con il Presidente Dot. Ing. Nicola Plasmati ho fatto alcune riflessioni sulla nostra situazione. Ho 42 anni e posso dire che mi sono avvicinato alla facoltà di Ingegneria prima della maggior parte di tutti voi. Prima che esistesse la laurea triennale gli ingegneri, soprattutto coloro che facevano la libera professione, lamentavano l’inutile preparazione universitaria. Tantissima teoria praticamente inutile ai fini del lavoro pratico di progettazione visto che appunto si trattava come adesso di applicare pedissequamente tabelle e norme scritte. Poi il ministero dell’istruzione, dopo l’ingresso dell’Italia in Europa ha dovuto affrontare questo problema uniformandosi allo standard europeo. Ora con l’ultima modifica l’Ingegnere diventa quello con la Laurea triennale e si può privilegiare dell’immagine che fino ad oggi era esclusiva del laureato quinquennale. L’Ordine degli Ingegneri si oppone a questa novità inventando la distinzione del titolo accademico contro quello professionale. Solo in Italia per accedere ad un ordine occorre passare un esame! L’ordine degli Ingegneri in Germania ad esempio non è obbligatorio esso ha il compito di fornire formazione continua e sostegno sia culturale che pratico. In Italia invece si entra all’ordine dopo un esame e dopo da ingegneri si diventa ingegneri iunior … Passiamo l’esame e ci troviamo declassati, follia! Occorre però, in tutta onestà, osservare che l’aggettivo magistrale, per quanto iunior (nemmeno con la j !) possa essere odioso ed offensivo, sia anch’esso infelice. Il liceo pedagogico prima si chiamava Istituto magistrale era di 4 anni e nemmeno permetteva di accedere all’università direttamente, semplicemente preparava all’insegnamento alle scuole elementari. Quindi presumo che l’ordine si stia arrampicando sugli specchi a tutela esclusiva della propria immagine. Vorrei portare all’attenzione un’altra assurdità. Per l’ordine gli ingegneri triennali si distinguono in:
1.Sezione A
2.Sezione B Iunior
E quelli della sezione B dove sono? Il fatto che dopo la classificazione B aggiungere l’aggettivo iunior implica l’esistenza di una sottocategoria della sezione B.
L’ordine fa una ingiustizia e commette una grossolana incongruenza a dimostrazione di questo è sufficiente vedere come si son firmati sia il presidente dell’Ordine che il Segretario utilizzando la forma ibrida accademico-professionale di Dott. Ing. appena contestata.
Che fare? Io credo che dovremmo appoggiarci ad un parlamentare che si prenda a cuore il problema e cerchi tramite interrogazione al Ministro di ottenere un intervento da parte degli organi competenti.
Volevo dire la mia circa la questione dell’insegnamento. Sinceramente non capisco perchè debba servire la laurea quinquennale per insegnare matematica, chimica, fisica, scienza delle costruzioni, ecc… se queste sono tutte materie che fanno parte del triennio(laurea triennale). Nei due anni successivi si studiano materie specialistiche che non rientrano tra le materie che si potrebbero insegnare alle scuole medie o superiori. Se il regolamento dice ciò è assurdo.
—————————–MODERATORE NICOLA:
Collega io ho la laurea (triennale) ed ho sempre INSEGNATO nella scuola privata. SEMPRE.
Ora ho un contratto con un altra scuola privata e L’ENTE PROVINCIA DI BARI, ha approvato il mio curriculum per insegnare MATEMATICA E FISICA IN QUESTA SCUOLA.
Non solo. Dopo la laurea, avendo p.iva il mio professore della tesi mi propose di fare il SEMINARISTA ALL’UNIVERSITA’ insegnando agli studenti la cantieristica relativa agli impianti FTV. Quindi avrei potuto insegnare anche all’università emettendo fattura alla stessa in qualità di CONSULENTE ESTERNO.
Il problema dell’insegnamento non sussiste.
quindi anche per le scuole pubbliche? il fatto è che ho sentito parecchi pareri discordanti e non riesco a trovare la normativa per leggere effettivamente cosa dice. Grazie comunque per avermi risposto! se sai un link dove posso trovare la normativa in merito a questa questione ti sarei grata! Grazie ancora!
———————-MODERATORE NICOLA:
Nella scuola pubblica NON possiamo insegnare. LASCIA STARE I PARERI. Vai al provveditorato agli studi e fatti rilasciare la normativa su i titoli di LAUREA per insegnare.
Se la normativa parla di TITOLO DI LAUREA PER L’INSEGNAMENTO, allora è da intendersi la LAUREA secondo l’art.8 comma 2 del m.i.u.r.270/2004.
Infine leggi in HOME PAGE, l’articolo specifico su: L’INGEGNERE TRIENNALE PUO’ INSEGNARE.
Ho letto con interesse alcune discussioni e questo sito. Non voglio entrare nella polemica tra laureati triennali e quinquennali, ma ho trovato alcune inesattezze che voglio precisare. La sentenza del Consiglio di stato dice testualmente che “l’aggettivo junior, sicuramente abbreviato in “jr”, finirà col perdere qualsiasi rilevanza ai fini di quella distinzione di livelli che pure si vuole mantenere. Sembra quindi preferibile, pur con tutte le conseguenze indicate nella relazione, impiegare in casi del genere l’espressione tecnico di …”.
La sentenza quindi non dice assolutamente che si può omettere l’ aggettivo iunior, dice solo che il termine junior finirà col perdere significato. Quindi anche se il termine junior non avrà più alcun significato sarà sempre obbligatorio riportarlo, almeno finchè il D.P.R.328/2001 non sarà ufficialmente abrogato. Anche perchè il D.P.R. 328/2001 non è stato abrogato e secondo la legge italiana una sentenza del consiglio di stato non può cancellare un D.P.R. Questo concetto viene insegnato nei corsi di diritto dei primi anni di università e nessuno che ha studiato diritto potrà smentirmi. Anche perchè a essere pignoli il D.P.R. parla di iunior mentre la sentenza parla di Junior. Nella sostanza sono la stessa cosa, ma in giurisprudenza conta anche la forma delle parole.
Quindi un laureato iscritto alla sezione B può decidere se usare il titolo accademico di “dottore in ingegneria” oppure il titolo professionale di “ingegnere iunior”. Titoli come “dottore ingegnere” è un ibrido tra titolo accademico e titolo professionale e quindi è da evitare perchè non previsto dalla legge. Inoltre la legge non parla di abbreviazioni quindi sarebbe meglio non utilizzarle per evitare confusioni. Se proprio si vuole abbreviare il titolo “dottore in ingegneria” si dovrebbe scrivere “dott. in ing.” e non “dott. ing.” proprio per evitare confusioni. Poi è vero che scrivendo “ingegnere sez. B” anzichè “ingegnere iunior” si evita di essere accusati di utilizzo di titolo abusivo, proprio perchè si mette in chiaro l’ iscrizione alla sezione B, ma stando alla legge italiana non è il modo corretto di utilizzare il titolo.
Ripeto, non voglio entrare nella polemica tra triennali e quinquennali, ho voluto solamente, in qualità di esperto in materia legale fare solo un po’ di chiarezza.
Spero di essere stato utile.
——————MODERATORE NICOLA:
Egregio, nessuno mai su questo sito e ti sfido a verificarlo, HA SCRITTO che l’aggettivo IUNIOR E’ STATO ABOLITO.
La sentenza del c.d.s. 1473/2009 asserisce che lo “IUNIOR” non ha rilevanza specificarlo, quindi è a discrezione di chi lo scrive specificarlo o meno.
Inoltre il titolo generico e qualunquista di “ingegnere iunior” non esiste. SE MAI, ai sensi del d.p.r.328/2001 art. 45 e 46 ESISTE IL TITOLO DI:
- ingegnere civile ed ambientale iunior
- ingegnere industriale iunior
- ingegnere dell’informazione iunior
Infine, dato che si parla di norme, di cui tu sostieni esserne un esperto, avrai di sicuro letto l’art. 55 TAB. A del d.p.r.328/2001 dove il legislatore e non io, scrive testualmente: “INGEGNERE SEZIONE B” senza “iunior” a seguire.
Poi ancora, circa il “NOME DELLA PROFESSIONE”, non esiste la professione di ingegnere iunior,ma esiste invece quella di INGEGNERE valida in entrambe le sezioni dell’albo ai sensi del CAPO IX del d.p.r.328/2001 nonchè ai sensi del regolamento dell’agenzia dell’entrate. Infatti la ragione sociale degli ingegneri triennali liberi professionisti è STUDIO DI INGEGNERIA e non studio di ingegneria iunior.
Quindi se un ing. triennale NON SCRIVE “iunior” NON COMMETTE ALCUN ABUSO.
Sei un esperto nella materia legale, ma a me non pare. Scusa la franchezza.
Saluti Cordiali.
Egregio, concordo con Lei quando dice che il generico titolo ” ingegnere iunior” non esiste. Infatti si deve sempre specificare il settore di appertenza e quindi utilizzare il titolo “ingegnere civile e ambientale iunior” oppure “ingegnere industriale iunior” o ” ingegnere dell’ informazione iunior”.
Lei però dice, e qui non sono d’ accordo, che è discrezione di chi lo scrive utilizzare o meno il termine “iunior”. Ho riletto ancora una volta la sentenza e non c’è scritto da nessuna parte che è discrezione riportare o meno il termine ” iunior”. La sentenza dice solo, che il termine finirà col perdere significato. Ma questo non significa che si possa omettere. Finchè è in vigore il D.P.R. 328/2001, il termine ” iunior”, anche se secondo il consiglio di stato può aver perso significato, deve essere sempre riportato.
Inoltre, vorrei ricordare, che sempre secondo il decreto, la sezione B è chiamata ” sezione degli ingegneri iuniores”
Ho voluto fare questi interventi, e ringrazio per l’ ospitalità di questo sito, per far capire che è necessario utilizzare il termine ” iunior”. Inoltre vorrei dire a tutti gli iscritti alla sezione B, ad esempio a quelli del settore a), ( ma lo stesso vale per gli altri settori ) di non sentirsi offesi se qualcuno dovesse rivolgersi a loro utilizzando il termine ” ingegnere civile e ambientale iunior”. Non si tratta di un offesa, ma solo del corretto uso del titolo professionale.
Mi dispiace inoltre che Lei metta in dubbio la mia esperienza. Mi sembra invece, di aver dimostrato, senza fare alcuna polemica, quale sia il corretto uso del titolo professionale ai sensi della legge.
Saluti cordiali
———————-MODERATORE NICOLA:
La sentenza del c.d.s. usa circa lo IUNIOR il termine NON RILEVANZA….
In merito alla corretta scrittura del titolo professionale,
QUESTO VALE ANCHE PER GLI INGEGNERI SEZIONE A i quali in barba al d.p.r.328/2001 art. 45 e 46 si firmano con un generico ING. e non invece con:
ingegnere civile ambientale
ingegnere industriale
ingegnere dell’informazione
Infine le ricordo ancora che la PROFESSIONE DI INGEGNERE è la stessa in entrambe le sezioni dell’albo ( CAPO IX d.p.r.328/2001) , e dunque l’abbreviazione ING. sta anche ad intendere la professione svolta cioè quella di ingegnere e non di ingegnere iunior.
PER MARCO
Vediamo se ho capito bene:
1) – La sentenza ritiene il termine iunior irrilevante se da per scontato che sparirà. La conseguenza logica più immediata è che non è obbligatorio anche perchè questa non ribadisce/suggerisce un obbligo a riguardo.
2) – Il DPR 328/01 non è stato abrogato dalla sentenza e questo è facilmente intuibile semplicemente perchè il c.d.s non è l’organo deputato a farlo. Non possiamo però ritenere che una sentenza del c.d.s. non faccia giurisprudenza e non sia di aiuto a interpretare una norma o DPR che sia.
3)-Nessun professionista della sezione B dice il falso dichiarandosi ingegnere per la semplicissima ragione che il DPR nel caso in esame recita “Professione di Ingegnere”. Chiunque è sfidato a contraddire questo nelle sede competenti.
Non per generare astio, ma la polemica s’intravvede quando si parla e si scrive nei nostri riguardi ingegneri iscritti alla sezione B; l’abbreviazione dott. ing. in effetti è un ibrido che può generare confusione.
Però la maggior parte degli ordini in Italia hanno coniato il timbro professionale per gli iscritti alla sezione A con su scritto dott. ingegnere.
Allora, si vuole precisare al riguardo del nostro titolo in modo univoco o desiderar chiarezza per tutti?
Io sono dottore in ingegneria civile, svolgo la professione di ingegnere, sono iscritto alla sezione B, il mio titolo professionale è ingegnere civile e ambientale iunior, MA SOPRATUTTO PROGETTO E DIRIGO IN FORMA AUTONOMA OPERE DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA.
Il tutto, non per polemizzare, avendo sostenuto con esito favorevole diritto presso la facoltà di ingengeria, diritto e legislazione urbanistica presso quella di architettura.
Ciao,volevo sottoporvi la mia situazione poiché ritengo che possa essere di interesse per tutti, sono un ingegnere sezione B (laureato in ingegneria dell’ambiente del territorio), da diverso tempo stò cercando di capire se con riferimento all’art.27 commi 1,2 del D.lgs 624/96 (“1. In tutte le attività estrattive il direttore responsabile deve essere laureato in ingegneria ed abilitato all’esercizio della professione. 2. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 15 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in Ingegneria Ambiente-Risorse o equipollente, o di diploma di perito minerario industriale o equipollente.”) posso svolgere la funzione di direttore responsabile in aziende estrattive che superano i 15 dipendenti per luogo di lavoro. Il D.M. 16 marzo 2007 all’art.7 comma 2 (pag.43) che stabilisce le competenze secondo il nuovo ordinamento universitario cita testualmente “…in cui ricoprire i profili di responsabilità previsti dalla normativa attuale per la verifica delle condizioni di sicurezza (leggi 494/96, 626/94, 195/03, 818/84, UNI 10459).” e non cita il D.lgs 624/96 che come visto fa un distinzione tra laurea in ingegneria e diploma universitario (equiparandolo peraltro al diploma di perito minerario!). Poiché è chiaro che la norma fa riferimento al vecchio ordinamento universitario e che ora per Laurea s’intende il ciclo triennale e non esiste più il corso “Diploma Universitario” ho dei dubbi sulla possibilità o meno di poter assumere l’incarico di Direttore Responsabile in aziende estrattive con più di 15 addetti per luogo di lavoro. Sia l’Ordine di Cagliari che la Regione Sardegna sono propensi ad equiparare il Diploma Universitario alla Laurea, ma ritengo che ciò non sia corretto. Cosa ne pensate? Saluti, Emanuele
————–MODERATORE NICOLA
Collega,
il D.U. non esiste più pertanto è aria fritta parlarne.
Che il D.U. sia uguale alla L, va dimostrato con la giurisprudenza alla mano e non a chiacchiere come hanno fatto gli enti pubblici da te citati.
Oggi, per LAUREA, L, è da intendere la laurea triennale, che ai sensi dell’art. 8 comma 2 del m.i.u.r.270/2004 si chiama LAUREA. (termini quali laurea breve, triennale, primo livello, mini, non sono riportati su alcun testo di LEGGE!!!!!)
Infine,
che l’ingegnere triennale abbia maggiori competenze dei tecnici diplomati è un concetto espresso nella sentenza della corte di cassazione n°19292/2009 oltre che nella recente sentenza del consiglio di stato del 9 febbraio 2009.
Ergo, l’ente pubblico che ugualia il diploma da geometra alla laurea in ingegneria, L, commette una grave infrazione normativa e va denunciato per ABUSO DI UFFICIO IN ATTO PUBBLICO.
Mille grazie, la penso anch’io così, ma spesso, come sai, bisogna combattere contro la chiusura mentale e tentativi discriminatori…
——————MODERATORE NICOLA:
chiusure mentali e tentativi discriminatori sono DEMOLITI dalla giurisprudenza che regola la nostra professione.
Le chiacchiere da bar e leggende metropolitane , lasciano il tempo che trovano.