Le Competenze Professionali settore civile e ambientale

Le competenze degli ingegneri iunior settore, civile-ambientale:
In base a quanto previsto dal DPR 328/2001 del 5 Giugno 2001 (Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17 agosto 2001), e in particolare riferimento all’ art. 46 comma 3 lettere a) dal quale si cita:
- Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2 per il settore “ingegneria civile e ambientale”:
- le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
- la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
- i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
Avendo preso visione con estrema attenzione tutto l’iter che ha portato alla formazione del DPR 328/01 e avendo esaminato con attenzione “Le competenze professionali degli ingegneri secondo il D.P.R 328/2001” – pubblicazione numero 58/2003 a cura del CENTRO STUDI del CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI, il legislatore a inteso attribuire agli iscritti alla sez. B le competenze cosi come riassunte nella pubblicazione del C.N.I. sopra citata:
“gli ingegneri iuniores possono concorrere e/o collaborare con gli ingegneri limitatamente alle attività di progettazione, direzione lavori, stima, e collaudo di opere edilizie ivi comprese le opere pubbliche, ovvero espletare attività autonome consistenti nella progettazione, direzione lavori, vigilanza, contabilità e liquidazione relativamente alle costruzioni civili semplici. In quest’ultimo caso la competenza degli ingegneri iuniores è concorrente a quella degli ingegneri”.
Una costruzione civile “SEMPLICE” a cui fa riferimento il legislatore è in buona sostanza quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche, in pratica una costruzione “semplice” è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà.
La linea di demarcazione fra l’ambito di intervento dell’ingegnere e quello dell’ingegnere iunior è sostanzialmente che al primo spetta infatti, a prescindere dalla tipologia di attività posta in essere, l’utilizzo di metodologie innovative, al secondo invece quello di metodologie standardizzate.
Per “PROCEDURA STANDARDIZZATA”, si intende una procedura conforme ad un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) generalmente applicate in casi analoghi a quelli trattati dal professionista, e dallo stesso adottate per l’espletamento della sua prestazione;
in ottemperanza al sopra citato decreto, nel caso di costruzioni civili semplici, quindi quando una costruzione, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà e nel caso di utilizzo di metodologie standardizzate dove per essa si deve intendere un metodo conforme a un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) generalmente applicate in casi analoghi a quelli trattati dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l’espletamento della sua prestazione, quindi escludendo l’utilizzo di metodi avanzati, innovativi o sperimentali e escludendo vie alternative che vanno al di fuori dalla prassi consolidata e comunque nel rispetto delle regole e conoscenze del percorso formativo da me acquisite negli studi universitari, e ricordando:
che la linea di demarcazione fra l’ambito d’intervento dell’ingegnere e quello dell’ingegnere iunior e quella per cui al primo spetta infatti, a prescindere dalla tipologia di attività posta in essere, l’utilizzo di metodologie INNOVATIVE, al secondo invece quello di metodologie STANDARDIZZATE;
che la progettazione in zona sismica non ha carattere innovativo in quanto essa ha caratterizzato da sempre il territorio italiano (vedi Legge 2 febbraio 1974, n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” G.U.R.I. 21 marzo 1974, n. 76 e D.M. 24/01/1986 pubb. G.U. n. 108 del 12/05/1986 e D.M.LL.PP. del 16/01/1996 pubb. nel S.O. alla G.U. n. 29 del 5/02/1996);
che il carattere innovativo non è dato da norme tecniche che vengono aggiornate in relazione al progredire delle conoscenze in campo sismico in quanto esse dettano solo regole tecniche e metodologiche da applicare nella progettazione a cui il progettista si deve attenere;
che i riferimenti normativi non parlano di strutture modulari o standard e tantomeno si riferiscono o parlano di zona sismica.
NEL CASO IN CUI
ci si attiene nelle opere progettate a non valicare il confine della costruzione civile semplice, evitando costruzioni nelle quali si presentano elementi di particolare complessità e/o difficoltà e di applicare in esse regole tecniche, metodologiche, giuridiche e scientifiche che si applicano generalmente in strutture analoghe a quelle progettate, applicando quindi procedure standardizzate nel rispetto delle normative tecniche in vigore e evitando l’uso di procedure innovative, avanzate o sperimentali.
L’INGEGNERE IUNIOR PUO’:
Esercitare attività per:
1) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;”
Le quali comprendono:
2) Le competenze di progettista e direttore dei lavori di costruzioni civili comprese le OPERE IN C.A. IN ZONA SISMICA, quando trattasi di costruzioni civili riconducibili a quanto sopra specificato.
3) Tutte le attività riconducibili alla professione di INGEGNERE iunior per la quale si è stati abilitati.
Con la speranza che siano chiarite in modo più dettagliato e definito le competenze riguardanti questa nuova classe di Ingegneri iunior sorta da non molto tempo e al passo con la professione di ingegnere in Europa e non Mondo, con l’auspicio di non ledere l’immagine e le competenze degli ingegneri iunior e onde evitare procedure inerenti a sanare i danni arrecati alla nostra immagine e all’immagine della nostra categoria.












ma per costruzioni semplici e standardizzate cosa si intende??Per esempio un edificio in c.a. per essere semplice di quanti piani deve essere,come ci dobbiamo regolare???
Leggiti anche:
http://ingegnereiunior.wordpress.com/in-evidenza/competenze-professionali/
procedura standardizzata: dove per essa si deve intendere una procedura conforme a un insieme di regole (siano esse tecniche, metodologiche, pratiche o giuridiche) generalmente applicate in casi analoghi a quelli trattati dal professionista, e dallo stesso uniformemente adottate per l’espletamento della sua prestazione.
Nel concetto di “semplice”, invece, manca ogni riferimento di ordine quantitativo; una costruzione “semplice” è una costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà.
Se non sono presenti particolari elementi di difficoltà tutti gli edifici sono semplici a prescindere dalle dimensioni.
Chiedo scusa ma il CTU lo possiamo fare? Mi hanno chiesto una perizia su un lastrico solare, al fine di determinare le eventuali infiltrazioni d’acqua al piano sottostante, la posso firmare essendo iscritto alla sez B Civile/ambientale? GRAZIE
Premesso che gli iscritti alla sez. B sono abilitati alla Professione di INGEGNERE, va sottolineato che il DPR 328/01 non innova le attività attribuite in via esclusiva o meno a ciascuna professione, così come previsto dall’art. 1 , che identifica il campo di applicazione del decreto, ed in particolare il comma 2 che recita “Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”.
Ciò significa che, nel DPR 328 “sono state individuate a titolo esemplificativo e NON TASSATIVO, le attività maggiormente caratterizzanti la professione”.
Questo concetto viene ribadito anche nell’art. 46 e dunque ci porta alla considerazione che per le competenze di ambedue le sezioni ci si deve effettivamente anche riferirsi alla normativa vigente ossia al R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.
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“Sono di spettanza della professione d’ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
52.
Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.
In ogni caso inoltre dovrà essere preso in considerazione il codice deontologico: nel quale si legge che l’ingegnere non accetta incarichi per i quali non ritenga di avere adeguata preparazione.
Non ci sto capendo nulla:
tra poco mi laureerò in Civile iunior, ma poi alla fine posso fare le stesse cose di uno che ha fatto la specialistica, purchè io usi tecniche già da tempo collaudate?
Alla fine non cambia nulla allora, perchè a parte in grandi studi, ma in genere gli altri usano tutti tecniche già collaudate da tempo.
Insomma, vale o no la pena di continuare, ai soli fini lavorativi?
Per me val la pena continuare mentre si lavora, soprattutto se sei giovane e te lo puoi permettere. Auguroni
Scusate una semplice e pura curosità, io sono ing. civile ir. iscritto regolarmente presso l’ordine degli ingegneri della mia provincia, ma in tutto questo, voi mi confermate che posso propormi come direttore dei lavori nell’esecuzione di 5 scale di emergenza in acciaio di una scuola privata ?
Grazie a tutti e buon anno !
Salvatore
risposta per salvatore:
ASSOLUTAMENTE SI!!!
Certo Alessio le CTU le fanno anche i geometri, questi dubbi che hai sono solo frutto del terrorismo che fanno nei nostri confronti.
saluti
dott. ing. Enrico
Mi potreste aggiornare sugli ultimi sviluppi? Grazie
Se non ho capito male, noi siamo abilitati a progettare strutture “comuni” dove per “standard” si intende una struttura composta da elementi strutturali particolari che implichino calcoli e verifiche a parte (sbalzi con materiali speciali, facciate vetrate molto ampie e particolari…ecc).
Mentre per strutture più o meno regolari (le classiche abitazioni, muri di sostegno, pensiline … ecc) non ci sono limitazioni nel progettarle.
Correggetimi se ho inteso male.
mi correggo per quanot scritto sopra…
…il primo esempio si riferiva a strutture NON standard.
Carissimo Tonio, dopo aver letto, interpretato varie leggi e sentenze, io credo che tu abbia ragione.
Sono un ing.ir. Civile, mi sono fatto 4 esami di strutture nel mio corso di Laurea, aggiungerei che faccio parte di quegli studenti che seguivano i corsi con gli studenti del cosidetto “vecchio ordinamento”, ho fatto esami con loro, ho passato anche i miei appunti a qualcuno di loro “vecchio ordinamento”, studiato telai a nodi fissi, nodi spostabili, progetto di strutture, esami di geotecnica, fondazioni, idraulica, ecc… per un totale di 32 esami + tesi + abilitazione.
Conosco ing. vecchio ordinamento che non sanno nemmeno che cos’è uno stato limite ultimo, ma allora di che stiamo parlando … facessero chiarezza una volta e per tutte e non rompessero i cogl … cerchiamo di farci valere di +, stanno facendo di tutto per eclissarci facendoci apparire come incompetenti della materia, vi assicuro che non è così ! non rifiutate incarichi, o meglio prima di rifiutare cercate di essere certi di saperlo fare, poi se ne parla, se sei certo di saperlo fare, significa che hai studiato e quindi sai cosa stai facendo, a fine conti nessuno ti potrà mai dire che non lo potevi fare, l’hai fatto !
io ad oggi non rifiuto nulla, quando la legge avrà fatto chiarezza, mi atterrò a quello che dirà … ( fai cose che sai fare )
Vi saluto cari colleghi ing. Junior,
Salvatore