Analisi delle Competenze del DPR 328/2001
In blu i commenti alla legge
In nero l’estratto del DPR 328/2001
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell’ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l’ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.
Art. 46
(Attività professionali)
PER LA PROFESSIONE DI INGEGNERE IN GENERALE sez. A e B
1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere (il legislatore fa riferimento alla professione di ingegnere che comprende quindi tutte e due gli albi sez. “A” e “B”) sono così ripartite tra i settori di cui all’articolo 45, comma 1:
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l’ambiente e il territorio;
b) per il settore “ingegneria industriale”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell’energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
solo per la sez. A
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3(qui intende dire che sono di competenza della sez. A anche quelle della sez. B) , formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1(ribadisce che sono di particolare pertinenza del ingegnere sez. A le attività indicate nel comma 1 nelle quali si applicano metodologie avanzate, ecc. in pratica attività di cui al comma 1 che anno carattere complesso), che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.(indirizza quindi la attività di particolare interesse della sez. A)
solo per la sez. B e anche per la sez. A
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2 (ricorda che non vengono modificate le attività gia riservate a questa professione e quindi quella di ingegnere):
a) per il settore “ingegneria civile e ambientale”:
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche; (attività da svolgere in regime di collaborazione e concorso, quindi a parità di condizioni, tra le quali si hanno la progettazione, la direzione lavori, la stima e il collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche, riconducibili quindi a quelle indicate al comma 1)
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;(attività da svolgere in piena autonomia, tra le quali la progettazione, la direzione lavori, la vigilanza, la contabilità, la liquidazione relative a costruzioni civili semplici riconducibili a quelle indicate al comma 1, precisando l’uso di metodologie standardizzate, che si contrappongono quindi alle avanzate, innovative e sperimentali riservate a quelle della sez. A)
3)i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;( i rilievi su tutti i tipi di opere edilizie riconducibili quindi, a quelle indicate al comma 1)
b) per il settore “ingegneria industriale”: (idem)
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
c) per il settore “ingegneria dell’informazione”: (idem)
1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
CONCLUSIONI
Dall’esame attento del DPR 328/2001, si evidenzia come il legislatore come primo comma detta le regole della professione di “Ingegnere” e poi fa le distinzione tra le due sezioni dell’Albo A e B. Alla sez. A, amplia logicamente le attività che citerà al comma 3 e distingue quindi che alla sez. A sono attribuiti in modo particolare tutte le attività di ingegnere che implicano l’uso di metodi avanzati, in pratica tutte le opere civili la cui progettazione risulta complessa, innovativa o sperimentale. Alle sez. B, gli da la possibilità di lavorare in collaborazione o in concorso, quindi a parità di condizioni, con altre figure che sono abilitate a svolgere attività di progettazione anche nell’ambito delle opere pubbliche. Inoltre dà la possibilità di svolgere attività di progettazione autonoma, senza vincoli di collaborazione o quant’altro, alle costruzioni civili semplici, quindi tutte quelle non complesse, innovative e sperimentali, utilizzando metodologie standardizzate, cioè conformi ad un insieme di regole pratiche, scientifiche e metodologiche, quindi non avanzate, innovative o sperimentali.
L’ambito di distinzione è ben chiaro dalla normativa:
- L’ingegnere sez. B può progettare sistemi e opere che non risultano complesse, innovative e sperimentali, al loro grado di complessità logicamente è legata anche la metodologia di progettazione.
- L’ingegnere sez. A può progettare sistemi e strutture anche complesse, innovative o sperimentali.
Queste facili considerazioni vengono ignorate dai vecchi ingegneri, i quali non riescono a comprendere il senso della legge, in pratica scartano tutto il comma 1 che secondo loro è solo riservato a loro, il comma 2 anche se serve a definire le differenze delle 2 categorie, A e B, per loro è stato inserito solo per elogiarli, il comma 3 lo interpretano alla lettera, attribuendo al termine “semplice” il significato di facile, come assemblare forse una costruzione con i lego e a “standardizzata” una procedura ripetitiva, come un copia e incolla. Tra le due competenze quindi “semplice” e “complesso”, tutte le opere che stanno in mezzo, quindi che non sono semplici e neanche complesse, sono nel limbo e le escludono dalla sez. B. E’ da ricordare che la classificazione in base alla difficoltà dell’opera è questa:
In basso – Modesto – Geometri
In mezzo – Semplice – Ingegneri sez. B
In alto – Complesso – Ingegneri sez. A
Quindi i compiti di progettazione attribuiti sono iseguenti:
Modesto – Limite della competenza per i Geometri
Modesto e Semplice – Limite della competenza degli Ingegneri sez. B
Modesto, Semplice e Complesso – Competenza degli Ingegneri sez. A
Si ricorda che una sentenza del Tribunale ha stabilito che le norme dettate nel DPR 328/2001 non possono limitare la libertà di lavoro del professionista se non ben chiarite dalla normativa e essa non deve essere interpretata in maniera riduttiva.
Quindi possiamo affermare che:
- Tutto ciò che non è complesso o innovativo è SEMPLICE
- Se una metodologia non è avanzata, innovativa o sperimentale è STANDARDIZZATA












L’interpretazione della norma cosi eseguita, è di una logicità assoluta e tale da configurare una malafede interpretativa nei confronti di chi ha pensato di vedere scritte altre cose nel dpr 328/2001.
Marco
Nel DPR 328/01 ci sono troppo norme che danno adito a intrerpretazioni lobbiste atte a limitare la libertà di lavoro dei nuovi professionisti in quanto, per comodo proprio, interpretate in maniera riduttiva.
Penso che si debbano togliere molte norme ed in particolare quelle relative alla divisione in settori (civile e ambientale, dell’informazione e industriale), le quali non tengono conto dell’effettivo curriculum dei laureati in ingegneria.
Basti citare ad esempio che i civili e ambientali frequentano corsi di informatica, di elettrotecnica, di disegno meccanico, ecc., gli industriali frequentano corsi di informatica, di scienza delle costruzioni, ecc., gli ingegneri dell’informazione frequentano corsi di diritto, di elettrotecnica, di economia, di fisica e chimica, ecc….
Stà all’ingegnere, in base al proprio effettivo curriculum formativo universitario e professionale, stabilire quali siano le effettive competenze proprie che gli consentono di svolgere le attività
ABOLIAMO LE LOBBI! ABOLIAMO I SETTORI DAGLI ALBI!
Lorenzo
Si ragazzi secondo me non è assolutamente giusto con questi settori,gli ing. dell’informazione non possano fare un bel niente..ma proprio niente a livello di libera professione.
Un Perito Industriale può fare molto più di noi,io lo farei tranquillamente l’albo unico in modo da unirsi e fare una buona RIFORMA DELLE PROFESSIONI pensata correttamente senza danneggiare nessun professionista…se così restano le cose m sa ke andrò ad iscrivermi all’albo dei Periti Industriali..tanto con la triennale m spetta il titolo Dott.Per.Ind. e più competenze,mica male.
Ciao ragazzi un saluto a tutti.
Io fossi un quattordicenne farei di meglio cioè niente fino a 18 anni poi mi iscriverei a Grandi Scuole di Cepu , mi diplomerei come Geometra in due anni ( lo ha fatto un mio conoscente) e a 20 anni esatti praticantato esame e iscrizione all’albo…altro che studiare fino alle quattro di mattina Meccanica Razionale , Teoria delle Strutture , Statistica ecc…dopotutto cosa serve sapere la meccanica di un corpo rigido ? La grande cavolata dell’ Albo Unico sarà accorpare diverse figure professionali con mansioni molto differenti tra loro ! Parificare un ing. junior ad un diplomato , vorrà dire che gli Atenei di soldini ne prenderanno molti meno prossimamente !
Poi come dice un mio caro amico ,” la Politica è basata sui numeri ovvero sul consenso “….ovvero più consensi ottieni ( anche in maniera poco deontologica ) meglio hai fatto il tuo lavoro di politicante…a voi le rifessioni…ciao andrea
Così la differenza tra un laureato e un diplomato consisterà, effettivamente, solo in due anni di studio universitario mentre nella realtà dovra fare il 3+2 che costano circa 8 anni di studi.
Appena i giovani capiranno questo ci sarà il crollo delle iscrizioni all’università.
PER TUTTI GLI INGEGNERI DELL’INFORMAZIONE E QUANTI SONO SOLIDALI A QUANTO SEGUE:
Come sapete il CUP3 ha ottenuto la possibilità di esprimere il proprio parere in merito alla riforma delle professioni.
I responsabili del CUP3 hanno fornito mediante il blog http://www.ingegnereiunior.it un indirizo email dove inviare suggerimenti per la riforma delle professioni da portare poi al tavolo dei lavori.
Ora è chiaro che la maggior parte dei suggerimenti verranno dal settore edile-ambientale che recentemente ha subito la penalizzazione per quanto riguarda la costruzione in zona sismica.
Vorremmo cercare anche di far sentire la voce degli INGEGNERI DEL SETTORE DELL’INFORMAZIONE e a tal proposito abbiamo creato un fac-simile di lettera da inviare al CUP3 per sensibilizzare i legislatori alle nostre problematiche.
Chiediamo quindi a tutti gli ingegneri dell’informazione di copiare e incollare la lettera sotto riportata e di inviarla all’indirizzo email del CUP3 che è info_cup3@libero.it
Ovviamente la lettera sotto riportata è aperta a modifiche e integrazioni e dunque chiunque volesse aggiungere qualcosa può farlo senza nessun problema…
(il nostro intento è quello di fare in modo che arrivino al CUP3 quante più segnalazioni possibili).
Vi preghiamo di inviare questa lettera e di passare la voce a quanti avessero a cuore questa problematica (non necessariamente ai soli ingegneri dell’informazione).
Il problema non riguarda solo quelli che attualmente sono iscritti, ma anche coloro che non erercitano la libera professione; chiediamo anche a loro e a tutti coloro che si sentono privati di un diritto, di sostenerci in nome della reputazione che ci contraddistingue… per non portare alcune classi di ingegneri alle competenze di un diplomato in una materia umanistica ( con tutto il rispetto per questo tipo di indirizzo…).
Grazie a quanti vorrano sostenere questa causa.
EMAIL DEL CUP3: info_cup3@libero.it
EMAIL DEL CUP3: info_cup3@libero.it
EMAIL DEL CUP3: info_cup3@libero.it
EMAIL DEL CUP3: info_cup3@libero.it
ECCO LA LETTERA CON LA NOSTRA RICHIESTA: BASTA SOLO FARE COPIA E INCOLLA DEL TESTO CHE SEGUE E INVIARLA ALL’INDIRIZZO QUI SOPRA:
Gent.mi responabili del servizio CUP3
la presente per portare alla vostra attenzione un grave problema che riguarda le limitazioni imposte dal DPR 328 alla professione di ing. Junior settore informazione, già noto ma meno discusso rispetto al parere del CNI sulla progettazione edilizia in zona sismica.
essendo un numero sicuramente ridotto, rispetto ai colleghi del settore edile è difficile far valere i nostri diritti.
Vi chiediamo quindi cortesemente, in vista delle audizioni in merito alla riforma delle professioni in corso di svolgimento presso la commissione Giustizia della Camera dei Deputati e in tutti gli altri organi competenti, di farvi portavoce degli ingegneri junior settore informazione in ordine a quanto segue:
Il DPR 328/01 introduce due forti limitazioni per l’esercizio di attività professionali per i laureati in ingegneria secondo i nuovi attuali ordinamenti (DM 509/99 e DM 270/04):
> una limitazione data dalle sezioni A e B
> una limitazione sulle attività, introducendo i settori civile e ambientale, dell’informazione e industriale
Il settore dell’ingegneria dell’informazione subisce in maniera drastica questo tipo di divisione e ne esce irreparabilmente discriminato in quanto, ad esempio, ad un Ing. elettronico o delle telecomunicazioni non è concessa la progettazione di semplici impianti elettrici pur avendo sostenuto diversi esami del proprio corso di laurea che gli garantiscono un’adegua preparazione in materia.
Riteniamo “accettabile” la suddivisione in settori per l’ordine degli ingegneri al fine di evitare abusi nella libera professione, pur considerando che ci sono nostri colleghi che, con lo stesso nostro titolo, sono iscritti a tutti e tre i settori, non per merti ma perchè hanno avuto la fortuna di essere nati qualche anno prima.
Troviamo invece assolutamente discutibile la scelta delle competenze attibuite ai tre settori, ed in particoltre troviamo assurda l’esclusioone di alcune lauree (ad esempio ingegneria elettronica) dal settore industriale a beneficio di altre che hanno un percorso formativo meno affine a questo.
Inoltre il DPR 328 non dà la possibilità, ad un laureato Junior elettronico, delle telecomunicazioni o informatico, di sostenere l’esame di stato per abilitarsi in ulteriori settori riducendo così le sue competenze ad un livello inferiore di quelle di un perito industriale.
In questo modo diventa difficie, se non impossibile, per un ingegnere junior o magistrale iscritto al settore dell’ informazione ritagliarsi uno spazio nel mercato della libera professione.
Tutto ciò si traduce in 3 anni di formazione universitaria “GETTATI AL VENTO” in quanto assolutamente inutili ai fini di competenze e riconoscimenti professionali.
Chiediamo quindi una maggiore tutela per il settore dell’informazione aumentando le competenze per gli Ingegneri che ne fanno parte.
In alternativa chiediamo di inserire, nella proposta di riforma professionale, la possibilità di sostenere l’esame di stato per l’abilitazione alla libera professione in un settore diverso, senza necessariamente dover conseguire un ulteriore laurea.
L’accesso all’ esame di stato, in altro settore, potrebbe essere consentito, ad esempio, previo percorso formativo in affiancamento di professionisti abilitati (tirocinio), esami universitari di recupero o corsi specifici riconosciuti che colmano eventuali debiti formativi.
Certi della Vostra collaborazione
Restiamo in attea di riscontro e inviamo
Distinti saluti
TUTTI GLI Ing. Junior DEL Settore informazione.
Volevo solo avere un chiarimento: come la si mette con i brevetti?
Un brevetto è di certo qualcosa di innovativo dato che è appunto un brevetto e ancora nessuno l’ha ideato e costruito. Io so che tutti possono depositare un brevetto ad esempio mio padre è in possesso di un brevetto in ambito delle costruzioni prefabbricate, e mio padre non è iscritto a nessun albo.
E più in generale il progettare qualcosa di non standardizzato ha sempre elementi standard, le leggi che regolano il mondo da noi conosciuto sono le stesse da millenni, qualsiasi nuovo prototipo ha basi standard che messe assieme possono dare qualcosa di non standard. Se dovessimo solo copiare ciò che fanno gli altri, allora il nostro lavoro potrebbe farlo davvero chiunque. cosa significa progettare parti singole? Io dimensiono un solo radiatore in una casa?
Gli altri radiatori sono speciali? Divento improvvisamente incapace di non sapere che tipo di caldaia installare perchè ho dimenticato di fare la somma ?