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    L'unica autorità competente a rilasciare interpretazioni (e/o pareri) ufficiali sul DPR 328/2001 è il Ministero della Giustizia unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare. Ribatito più volte dal CNI.

    … Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.D.Lgs n. 30 / 2006 Art. 2 comma 1.

    Infatti, unicamente le leggi (…omissis…) possono specificare le competenze delle categorie professionali.Consiglio di Stato Sentenza n. 6610/2008.

  • Competenze DPR 328/2001

    Pertanto l’elencazione, compiuta all’art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni “A” e “B” dell’albo dell’Ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitabili nell’àmbito della professione stessa come già normativamente definito.Consiglio di Stato Sentenza n. 1473/2009.

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11 Responses to “GIURISPRUDENZA&DOCUMENTI”

  1. Buongiorno, sono laureato in ing. civile ambientale presso la Federico II, ieri sono stato all’ordine ingegneri, dato che ho avuto l’incarico per la progettazione di strutture in acciaio quali box monoblocco prefabbricati, ho chiesto loro se vi fossero limitazione per questo tipo di strutture ed ovviamente hanno risposto che non posso fare i calcoli per tali strutture essendo triennale!!!

    ——————-MODERATORE NICOLA:
    Caro Collega.

    Fatti mettere in forma scritta quali leggi dello stato ti vietano di fare calcoli strutturali.

    NESSUNA LEGGE DELLO STATO APPROVATA IN PARLAMENTO E PUBBLICATA SULLA GAZZETTA UFFICIALE, ci vieta quello che ti ha detto il tuo ordine.

    Le circolari interpretative, SONO PRIVE DI VALORE LEGALE in quanto non sono approvate dal parlamento.

    Riferisci al tuo ordine che le nostre AUTONOME competenze e quindi anche i calcoli strutturali , sono elencate in:

    - M.I.U.R.270/2004 art. 3 commi 4 e 5
    - D.M. 16 MARZO 2007 art. 7 comma 2 PAG. 43
    - e poi ci sarebbe l’art. 1.4. del codice deontologico che vale anche x noi sez.B

    TI HANNO DETTO BAGGIANATE AL TUO ORDINE, NON TI FAR FREGARE O INTIMIDIRE!!!!!!!!!!!!!!!!

  2. già, infatti non ci sto! andrò avanti!
    loro probabilmente intendono per costruzione civile semplice qualunque costruzione in c.a. o acciaio, invece credo abbondantemente che tali strutture di cui parlo, che sono dei box in acciaio semplicissimi, mono o al max in rari casi, bipiano, benchè in acciaio rientrino sicuramente nell’ambito delle costruz. civ. semplice.

    ——————–MODERATORE NICOLA:
    Non solo.
    Proprio il consiglio nazionale degli ingegneri, nella NOTA DI GENNAIO 2010 PAG. 2 asserisce che tutto quanto è normato dalla legge è standard (sez.B) , tutto quanto non è normato dalla legge è innovativo ( sez.A).

    Tu puoi fare TUTTO, purchè ciò che progetti è normato dalla legge.

    Se vuoi fare l’inventore o l’innvatore allora ti serve la laurea magistrale.

  3. le competenze professionali sono esplicitate dal dPR 328/01 all’art. 46 (attività professionale) del Capo IX (professione di ingegnere) dove si parla di progettazione: non vi è differenza alcuna dal punto di vista normativo in merito a progettazione (che sia essa architettonica o calcolazione statica) o direzione lavori (basta vedere la L.1086/71 e dPR 380/01 e ss.mm.ii)

  4. Ma scusate state iscritti all’ordine degli ingegneri e quelli vi prendono per il culo raccontandovi le baggianate, non è un contro senso? O godete a stare con qualcuno che vi prende per il culo?

    ——————-MODERATORE NICOLA:
    Egregio,
    noi ing. 1° livello con chi NON HA MAI MESSO PIEDE ALL’UNIVERSITA’ non vogliamo starci nello stesso albo.

    La nostra casa naturale è il CNI.

    Ora il CNI ed il suo centro studi, in considerazione delle IMMENSE BAGGIANATE priva di logica, tecnica e giurisprudenza, scritte contro ed a danno degli ingegneri triennali,

    oltre a non essere credibile NON FA PAURA A NESSUNO, tantomeno alla stragrande maggioranza degli ordini locali che se ne fregano di quegli assurdi pareri.

    Rispondendo alla tua domanda scritta nell’altro post, gli indirizzi che chiedi sono di sotto riportati:

    segreteria CNI: segreteria@cni-online.it

    contatti CENTRO STUDI CNI

  5. Salve sono un collega dell’Ordine degli ingegneri di Trapani, volevo comunicarVi che dopo varie peripezie , grazie all’Ing. Plasmati, siamo riusciti ad avere giustizia sul Timbro professionale, che tanto ci denigrava…

  6. Cioè, adesso com’è fatto? quali informazioni riporta?

  7. Buonasera a tutti, e complimenti all’Ing. Plasmati per questo splendido lavoro.
    Sono anche io Ingegnere “B”, come a quanto pare si tende ad identificarci, ed esco proprio oggi da una drammatica guerra con il Genio Civile di Catanzaro. Con le ossa rotte.
    in funzione di quanto più volte letto su questo blog e su altre pubblicazioni, nonchè di quanto a mia conoscenza, ho presentato un progetto strutturale per una struttura due piani fuori terra, per abitazione civile, in cemento armato (siamo nel campo delle ormai celeberrime “strutture standardizzate”)
    Orbene, il Genio Civile non solo ha bocciato la pratica, in data 01/12/2011, perchè (cito testualmente)” IL TITOLO DI STUDIO DEL PROGETTISTA E’ INCOERENTE CON LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (FABBRICATO IN C.A., 3 PIANI)” di cui ho chiesto (senza ottenerle) spiegazioni ragionate, ma lo stesso Genio Civile catanzarese ha ben pensato di NON COMUNICARE AFFATTO al sottoscritto la decisione presa, ma con RACCOMANDATA al committente ed all’ufficio tecnico del mio comune.
    Ora, tralasciando lo sputtanamento gratuito avvenuto, Il Genio Civile mi motiva la propria decisione parlando di una sentenza del 2010 del tribunale di Reggio Calabria che dà torto agli ingegneri triennali.
    Non mi vengono dati ulteriori dettagli, mentre io sono andato lì con tutto quello che questo splendido blog mi ha fornito. La pratica mi rimane dunque bocciata, senza possibilità di replica.
    Mi rivolgo all’Ing.Plasmati e a tutti i colleghi qui presenti:
    a- secondo voi a questo punto cosa mi merita fare? procedo per vie legali?
    b- qualcuno di voi ha la più pallida idea di quale sentenza si tratti?

    —————–MODERATORE NICOLA:
    Collega, non sei l’unico in questa vicenda.

    ALLORA SENTI BENE:

    1) DEVI PROCEDERE legalmente CONTRO IL FUNZIONARIO CHE HA MESSO IN FORMA SCRITTA le assurdità di cui ci hai illustrato. In tale vicenda procedi sempre con raccomandate A/R e mai verbalmente!!!! Deve RIMANERE TRACCIA DEL REATO DI ABUSO DI UFFICIO IN ATTO PUBBLICO A DANNO DI UN PROFESSIONISTA REGOLARMENTE ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI, cioè tu!!

    2) LA SENTENZA DELLA CALABRIA, ha valore locale, cioè regionale e non nazionale. Tra l’altro è in essere un ricorso, quindi non ha alcun valore. Ha valore solo dopo il 3° grado di giudizio. E qui deve ancora iniziare il 2°.

    3) Vai su questo link LETTERA ACCOMPAGNATORIA GENIO CIVILE
    adattala al tuo caso e FALLA PROTOCOLLARE ALL’UFFICIO PERTINENTE.
    In tale lettera trovi:
    - i riferimenti normativi sulla nostra professione: D.P.R.328/2001, M.I.U.R.270/2004, D.M. 16 MARZO 2007 nonchè le 4 violazioni PENALI commesse a tuo danno dal funzionario del genio civile, contro il quale DEVI PROCEDERE LEGALMENTE, SUBITOOOO!!!!

    4) In sede giudiziaria tramite il tuo legale devi chiedere al funzionario del genio civile in quanto al
    reato da lui commesso quale quello di ABUSO DI UFFICO IN ATTO PUBBLICO, QUANTO SEGUE:
    - danni di immagine
    - diffamazione
    - mancato guadagno

  8. “genio civile: PER GIUSEPPE”

    caro giuseppe, la sentenza riprende il parere del CSLP, è una sentenza assurda ed errata, ed al riguardo è stato presentato ricorso al consiglio di stato
    riguardo al quale, anche su questo sito, si era fatto un appello per contribuire economicamente (appello che mi sento di rinnovare a voi tutti)
    è evidente che il TAR di reggio calabria (di cui tra l’altro si sente dire che non sia proprio “il migliore”)… aveva di fronte un nostro collega, appoggiata da un sindacato/associazione non certo di quelle di fama nazionale…contro la regione, la provincia, il genio civile, il CSLP…….
    di fatto gli ordini calabresi non schierandosi col collega nella causa, è come se si fossero schierati contro…
    insomma non ha prevalso la logica e la giustizia, ma la legge del piu forte…

    il che non è una novita
    prendete ad esempio la puglia…nell’estate scorsa, due ricorsi identici contro una determina del dirigente regionale…
    il primo ricorso fatto dai collegi dei geometri di tutte le provincie: vinto, in pochi giorni, e palesemente…con tanto di annullamente del provvedimento
    il secondo fatto da 5 geometri: il tar gli ha dato palesemente torto
    ORBENE E’ EVIDENTE CHE NON PREVALE LA GIUSTIZIA, MA LA LEGGE DEL PIU FORTE…

    da cui ecco la sentenza del tar calabrese…

    ah dimenticavo…tra il CSLP che ha emesso il primo parere a noi contrario e la regione/provincia in questione, vi erano “legami”…
    e non è un caso che il parere al CSLP lo abbia chiesto tale provincia dopo che aveva bloccato un progetto, e dopo che la “consulta” che avevano chiesto aveva dato ragione al nostro collega…

  9. PARTE SECONDA

    Vi ringrazio enormemente per l’ausilio e l’incoraggiamento.

    Vi dirò: stamane ero “armato” della citata “lettera accompagnatoria” da voi preparata, l’ho fatta protocollare, l’ho fatta leggere al dirigente del genio civile catanzarese, il quale mi ha detto testualmente “nessun problema, sapremo come risponderti, se vuoi puoi anche lasciarla qui”. ora, io ho preferito riportarmela per evitare di far conoscere loro con quali armi potrei attaccarli. ma non so se ho fatto bene o male.sarà invece il caso di mandare una copia della lettera accompagnatoria con PEC?

    un’altra domanda, non da poco, che mi e vi pongo è: ma riguardo la procedura del progetto, come faccio?io posso denunciarli quanto voglio, ma loro mi han detto chiaramente che continuerà ad essere bocciato. mi merita dunque “collaborare” con un collega “A” e far passare il progetto e contestualmente procedere per vie legali contro il funzionario firmatario della bocciatura?
    grazie ancora all’ing.Plasmati ed a tutti i colleghi che così attivamente collaborano a questo blog.

    ——————MODERATORE NICOLA:
    1) la LETTERA ACCOMPAGNATORIA la devi PROTOCOLLARE e farti rilasciare copia del protocollo.
    Poi loro si devono INVENTARE un modo per sbugiardare tutti i tuoi punti, che non sono OPINIONI, ma RIFERIMENTI GIURIDICI.
    Non sò come faranno….cazzi loro…..aggreveranno di più la loro posizione in quanto al NEGAZIONISMO DELLE VIGENTI NORME DELLO STATO da parte di un ente pubblico. Tale reato si chiama: ABUSO DI UFFICIO PLURIMO AGGRAVATO (…una decina di anni di reclusione). Vai avanti, procedi….non farti spaventare e non farti fregare, SEI NELLA RAGIONE!

    2) NON DEVI ASSOLUTAMENTE FARTI COFIRMARE IL PROGETTO DA UN SEZIONE A in quanto ai seguenti 3 motivi:
    - sarebbe da parte tua ammissione di colpa
    - lo devi pagare profumatamente
    - creeresti un INUTILE precedente

    Prosegui dritto per la tua strada e mettiti nelle mani di un legale a cui devi mostrare TUTTI I RIFERIMENTI NORMATIVI E VIOLAZIONI elencati nella LETTERA ACCOMPAGNATORIA.

  10. In Calabria la situazione è particolarmente grave, anche perchè è la regione dove la famigerata sentenza è stata pronunciata!!!
    Da corregionale capisco benissimo il collega Giuseppe!!!
    Pur avendo tutta le ragioni di questo mondo, intanto la pratica deve andare avanti, perchè il cliente non può aspettare i tempi biblici di un eventuale giudizio della magistratura e, comunque il danno di immagine resta ed è, forse, la cosa peggiore.
    Il nostro moderatore Nicola ha, in linea teorica, ragione su tutto ciò che dice, ma……. purtroppo, all’atto pratico le cose non sono così semplici.
    Conosco il genio civile di Matera e so che i funzionari sono più ragionevoli ed accondiscendenti, ma da noi in Calabria, sono tutti pieni di se e se ne fregano delle norme (o, quantomeno di quelle che vanno a loro scomode). Minacciarli di portarli in giudizio non basta ed anche se lo si fa, come dicevo prima, il danno di immagine resta ed i tempi della giustizia non possono essere assecondati!!!!

    ———————–MODERATORE NICOLA:
    Intanto il collega Giuseppe deve esporre denuncia e chiedere INNUMEREVOLI DANNI PER MANCATO GUADAGNO ecc…. CI SONO LE ASSICURAZIONI PROFESSIONALI PER QUESTO…è bene usiamole.

  11. Il 24 gennaio 2012 il Consiglio di Stato prenderà la sua decisione e determinerà, speriamo in maniera univoca, se gli architetti triennali e gli ingengeri civile e ambientale triennali sono o meno competenti in materia di progettazione di edifici in zona sismica.

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