FONTE: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N.1473/2009 Reg. Dec.N. 6369 Reg. Ric. Anno 2003 – pag.18 e 19
Sentenza questa in cui il C.N.I. è stato condannato e dove il Consiglio di Stato si è espresso positivamente sulle competenze degli ingegneri iscritti nella sezione B dell’albo.
In tale sentenza, poi, il Consiglio di Stato (e non un pinco pallo qualsiasi) esprime un importante parere in merito all’uso improprio dell’aggettivo “IUNIOR”
Di seguito le parole scritte nella sentenza, pag.18 e 19:
“Occorre, ancora, ricordare come, sullo schema di Regolamento, si fosse espresso, come previsto, il Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi, con parere espresso nell’Adunanza del 21 maggio 2001, che, nella parte relativa al titolo professionale da riconoscersi agli iscritti alla sezione “B” dell’Albo, in relazione all’ipotesi di “aggiungere l’aggettivo junior al titolo usato per gli iscritti nella sezione A”, per quanto qui interessa, così argomentava: “una soluzione del genere lascia piuttosto perplessi, in quanto – nell’uso comune – l’appellativo junior, serve normalmente a distinguere, nell’ambito di una stessa classe, livelli di anzianità progressivi ai quali corrisponde una diversa esperienza professionale. Non è certamente questo il caso che ne occupa, in cui la suddivisione in livelli, presuppone una diversa preparazione ( e non esperienza ) professionale, senza tener conto che – sempre restando nell’uso comune, che pure è importante in quanto il titolo serve a determinare l’affidamento del terzo che ha bisogno di uno specialista… - l’aggettivo junior, sicuramente abbreviato in “jr”, finirà col perdere qualsiasi rilevanza ai fini di quella distinzione di livelli che pure si vuole mantenere. Sembra quindi preferibile, pur con tutte le conseguenze indicate nella relazione, impiegare in casi del genere l’espressione tecnico di …”.
Si evince inoltre, che secondo l‘illustre ed autorevole parere del Consiglio di Stato, la qualifica di “INGEGNERE TECNICO” compete o competerebbe a noi ingegneri laureati e non a geometri e periti i quali con la formazione del GO.GE.PA.PI. si sono o si erano autoproclamati “INGEGNERI TECNICI” senza:
- aver conseguito alcuna laurea in ingegneria
- aver svolto alcun esame di stato per ingegneri
- avere una preparazione accademica e quindi “forma mentis” da ingegnere
ALLEGATO: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO
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