CNI: Ingegneri mai subordinati a Geometri

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E’ chiara la posizione del CNI dopo la recente sentenza N.19292 del 2009 con cui la Corte di Cassazione è intervenuta sulla delicata e sentita questione del riparto delle competenze tra gli ingegneri e i geometri.
L’assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Ingegneri ha discusso della recente sentenza arrivando a concludere che:
l’unitarietà della prestazione di progettazione, cioè nel caso che l’esecuzione del lavoro richieda la prestazione di un ingegnere quest’ultimo non possa limitarsi a ricoprire un ruolo ausiliario, ma si dovrà demandare al professionista con il titolo di formazione di livello superiore il ruolo di responsabile ultimo dell’attività professionale esperita nel suo complesso.
In sostanza la responsabilità dell’attività di progettazione ricade sulle spalle del professionista
laureato il cui intervento è essenziale per la compiuta esecuzione della prestazione.

Comunicato stampa CNI

Nuovo incontro a Verona del SIND.IN.AR.3

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Continua la serie di incontri che il SIND.IN.AR.3 sta organizzando sul territorio. Il secondo incontro con gli iscritti alle Sezioni B degli ordini degli Architetti PPC e degli Ingegneri è previsto per il 09 marzo 2010 in Verona – via Tevere 38 .

L’argomento principale sarà il ricorso presentato presso il TAR della Calabria in merito al parere dei Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel contesto delle azioni mosse dal CNI e CNAPPC (parere, Circolare 68 e codici deontologici). Alcuni accenni all’Albo Unico dei Tecnici e alla proposta di legge dei Geometri, anche al fine di comprendere, al di la delle opinioni personali, ciò che i colleghi triennale ne pensano, e sul reato di falsità in atto pubblico.

L’ordine del giorno

Il luogo dell’incontro

Ora straparla anche il CNAPPC: triennali con 120 ore di corso

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Credo che si sia superato il limite delle dichiarazioni: il presidente degli architetti che straparla di strutture, avendo una preparazione in materia ridicola rispetto ad un ingegnere della sezione B, stride in modo insopportabile.

Il presidente nazionale degli Architetti in una recente intervista, ha dichiarato che i laureati triennali non possono occuparsi di progettazione strutturale in zona sismica, adducendo come motivazione il fatto che essi fanno solo 120 ore di corso.
Partendo dal presupposto che le laurea triennali si conseguono dopo 180 crediti corrispondenti a 1800 ore di corso, presupponiamo che le 120 ore siano riferite al corso di progettazione in zona sismica.
Forse ha confuso il suo corso di laurea dove l’esame di progettazione in zona sismica è spesso una materia a scelta.

Tratto da: Il Sole 24 Ore (27 febbraio 2010)

Sospeso il ddl 1865 della senatrice Vicari

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tratto da: http://www.lavoripubblici.it

Fa discutere il Ddl 1865 presentato dalla senatrice Arch. Simona Vicari relativo a “Disposizioni in materia di competenze professionali dei geometri, dei geometri laureati, dei periti industriali con specializzazione in edilizia e dei periti industriali laureati nelle classi di laurea L-7, L-17, L-21 e L-23″.
Si sono opposti il Consiglio Nazionale degli Architetti, e tramite un comunicato congiunto anche i rappresentanti dei Consigli Nazionali degli Architetti P.P.C. e degli Ingegneri che, riunitisi a Palazzo Madama alla presenza dei presidenti dei Consigli Nazionali dei Geometri, dei Periti industriali, hanno ribadito con fermezza la loro opposizione verso il Ddl 1865, che stravolgerebbe in modo del tutto arbitrario e senza fondamento giustificativo le vigenti competenze professionali.

Gli Architetti e Ingegneri sono contrari al provvedimento, in quanto non prenderebbe atto delle “delle competenze e delle prerogative delle diverse categorie professionali coinvolte, coerenti con gli specifici percorsi formativi, a garanzia della sicurezza dei cittadini, della qualità degli interventi in un territorio di grande complessità morfologica e di forte criticità fisica, e a tutela del paesaggio”.

Per questo motivo i presidenti degli ordini di Architetti e Ingegneri hanno ritenuto utile proporre la formazione di un tavolo fra le quattro categorie tecniche (geometri, Periti, Architetti e Ingegneri) che si prefigga, in tempi rapidi, di affrontare il tema delle competenze professionali nel settore della progettazione e delle prestazioni correlate, con l’obiettivo di produrre un documento condiviso.

La notizia è stata diffusa anche su Italia Oggi: Italia Oggi 26 febbraio 2010

Partendo da quanto proposto nel decreto della Vicari, dubito che le quattro professioni riusciranno a raggiungere un accordo. Chiediamo comunque a tutti i rappresentanti delle sezioni B di intervenire nella elaborazione del documento al fine di proteggere la professione dei “laureati” iscritti agli albi professionali degli Ingegneri e Architetti.

DDL in 60 giorni per le professioni del settore edile

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Ieri si è svolta una riunione con la senatrice Vicari (quella del DdL dei geometri) con TUTTI gli ordini nazionali: Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti;
Dal sito della Vicari, si legge che i 4 ordini nazionali faranno un DdL congiunto che supererà i Regi Decreti del 1925 e 1929, riformando completamente le competenze di tutte le figure del settore edilizia.
E’ molto grave che noi ingegneri della sezione B non siamo stati neanche minimamente informati della questione.
Vi chiedo pertanto di informare i vostri rappresentanti consiglieri provinciali.

tratto da http://www.simonavicari.it/

Roma, 24 feb. – Nella giornata di oggi si e’ tenuto un incontro al Senato della Repubblica tra la Senatrice Simona Vicari ed i consigli nazionali degli ordini professionali interessati al comparto dell’edilizia (Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali). L’incontro e’ stato un successo perche’ per la prima volta dopo 40 anni si sono riuniti attorno ad un tavolo gli ordini professionali coinvolti. La Senatrice Vicari si e’ detta molto soddisfatta perche’ “l’obiettivo comune di creare delle professioni competitive in Europa che siano in grado di entrare nel mercato del lavoro europeo che gia’ oggi presenta delle peculiarita’ differenti rispetto a quello italiano”. “Si e’ creato- ha continuato la senatrice- un terreno fertile per un confronto costruttivo e questa aria propositiva ha fatto si che gli stessi ordini si sono impegnati con la Senatrice a predisporre in 60 giorni un documento con tutte i rilievi del caso che saranno poi tramutati in ddl”. “Il ddl consentira’ finalmente di cristallizzare dei criteri certi e condivisi che consentiranno alle varie professionalita’ coinvolte nel processo produttivo del settore edile di evitare sovrapposizioni, di aumentare la professionalita’ e di predeterminare ab origine i soggetti da dover interpellare per la realizzazione di qualsiasi manufatto edile. Si esce cosi finalmente dalla ambiguita’ del dettato dei RR.DD. che fino ad oggi hanno regolato la materia restituendo certezza e dignita’ a tutte le professioni”, conclude la senatrice Vicari.

IL C.N.I. INTERVIENE SULLA DEFINIZIONE DI “INNOVATIVO”

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A pag. 2 nella nota di cui in allegato, in relazione alle COMPETENZE PROFESSIONALI,  il CNI scrive testualmente:

Per quegli impianti “particolari” effettuati con materiali o sistemi privi di norme tecniche, dunque innovativi, dei quali non si conoscono i comportamenti nel tempo o il rapporto a contatto con altri materiali non basta il semplice certificato di conformità”.

E’ risaputo, che le “procedure innovative” sono di esclusivo ambito dei DOTTORI MAGISTRALI INGEGNERI sezione A. Lo afferma il dpr328/2001.

Da ciò, si evince che tutto quanto E’ NORMATO DALLA LEGGE sia standardizzato e  riconducibile al concetto di SEMPLICE quindi alla portata dei DOTTORI INGEGNERI iscritti alla sezione B dell’albo.

 Si ricorda che:

  •  procedure con metodo standardizzato applicate ove persiste la condizione di semplicità, ci sono concesse per legge attraverso il DPR328/2001.
  • il concetto di “semplicità” è superiore rispetto al concetto di “opera modesta” valido per i tecnici diplomatisi presso la scuola media superiore i quali sono anche soggetti, per legge,  a limiti quantitativi oltre che qualitativi. L’ingegnere triennale, invece, non ha alcun limite quantitativo (cubature, superfici, potenze installate etc…).

Alla luce di tale parere/interpretazione emesso dal CNI, progettare strutture semplici con metodo standardizzato in zona sismica o in zone a rischio ci è concesso, in quanto a riguardo c’è una vasta normativa tecnica esistente.  Bisogna evitare  in fase di progettazione di adoperare materiali e prodotti che alla data dell’emissione del progetto, non risultino ancora normati dalla legge.

 ALLEGATO:  NOTA CNI GENNAIO 2010

 

Il Regolamento Lavori Pubblici va contro le lauree brevi

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Inviato al Consiglio di Stato il testo definitivo del nuovo Regolamento dei Lavori Pubblici dove alla fine il D.Lgs ci declassa a detentori di “laurea breve” e non di laurea.
L’art. 3 definisce definitivamente “laurea breve” quale laurea come definito dal DM 270/04, art. 3 comma 1 lettera a) e definisce quale laureato quelli in possesso di laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento.
Altre sì ci esclude definitivamente dalle ATP come giovani professionisti sia per le gare generiche inerenti opere pubbliche (art. 253 comma 5), sia per i concorsi di idee e di progettazione (art. 259 comma 3 e art. 256 comma 6).

Tratto da un commento:

Questa bozza in circolazione dal 2008  non è stata modificata e nessuno ha inoltrato segnalazione alcuna. Approvato il Regolamento, quando i requisiti imporranno al professionista di essere laureato in ingegneria automaticamente ci si riferirà al laureato come laureato Vecchio Ordinamento, magistrale o specialistico essendo il DM 270/04 giuridicamente subordinato al Decreto Legislativo. Non sarà più possibile nemmeno inserirsi come giovani professionisti (il che è un paradosso assurdo per la categoria) perciò possiamo dire addio ai lavori pubblici destinati ai laureati. Litigheremo a vita per accaparrarci quelli aperti anche ai diplomati che sono statisticamente dell’ordine del 5% dei bandi di gara totali e anch’essi per legge sempre aperti anche ai laureati magistrali.
Che Italia.


Leggi approfondimenti su: http://www.lavoripubblici.it/news/

CUP3 interviene sulle competenze

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La sicurezza divide i tecnici

13/02/2010 — I confini delle competenze. Le costruzioni in zone a rischio riaccendono il conflitto fra le categorie.
Gli ingegneri: nelle aree sismiche progetti affidati a noi.
Limiti ambigui. In assenza di parametri certi diventa difficile tracciare un perimetro per le attività solo in base alle normativa.

Per il «Cup3» le nuove regole sulle aree pericolose non impediscono ai triennali di fare progetti con «metodologie standard».

(tratto da Il Sole 24 Ore)

http://www.centrostudicni.it/MI16109.PDF

Primo incontro Sind.In.Ar.3

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SIND.IN.AR

Il SIND.IN.AR.3 incontra gli iscritti alla sezione B degli Ordini di Architetti PPC ed Ingegneri.
Il primo incontro a carattere Nazionale avverrà il 18 febbraio 2010 a Roma – Via Portuenze, 94.

L’argomento principale sarà il ricorso presentato presso il TAR della Calabria in merito al parere dei Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel contesto delle azioni mosse dal CNI e CNAPPC (parere, Circolare 68 e codici deontologici). Alcuni accenni all’Albo Unico dei Tecnici e alla proposta di legge dei Geometri, anche al fine di comprendere, al di la delle opinioni personali, ciò che i colleghi iuniores ne pensano.

Siete tutti invitati a partecipare.

Scarica l’ordine del giorno: Incontro SIN.IN.AR.3 del 18/02/2010
Il luogo dell’incontro: Via Portuense 94

L’USO DELL’AGGETTIVO “IUNIOR” NON HA RILEVANZA!

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FONTE:  SENTENZA CONSIGLIO DI STATO  N.1473/2009 Reg. Dec.N. 6369 Reg. Ric. Anno 2003 – pag.18 e 19

Sentenza questa in cui il C.N.I. è stato condannato e dove il Consiglio di Stato si è espresso positivamente sulle competenze degli ingegneri iscritti nella sezione B dell’albo.

In tale sentenza, poi,  il Consiglio di Stato (e non un pinco pallo qualsiasi) esprime un importante parere in merito all’uso improprio dell’aggettivo “IUNIOR”

Di seguito le parole scritte nella sentenza, pag.18 e 19:

“Occorre, ancora, ricordare come, sullo schema di Regolamento, si fosse espresso, come previsto, il Consiglio di Stato – Sezione consultiva per gli atti normativi, con parere espresso nell’Adunanza del 21 maggio 2001, che, nella parte relativa al titolo professionale da riconoscersi agli iscritti alla sezione “B” dell’Albo, in relazione all’ipotesi di “aggiungere l’aggettivo junior al titolo usato per gli iscritti nella sezione A”, per quanto qui interessa, così argomentava: “una soluzione del genere lascia piuttosto perplessi, in quanto – nell’uso comune – l’appellativo junior, serve normalmente a distinguere, nell’ambito di una stessa classe, livelli di anzianità progressivi ai quali corrisponde una diversa esperienza professionale. Non è certamente questo il caso che ne occupa, in cui la suddivisione in livelli, presuppone una diversa preparazione ( e non esperienza ) professionale, senza tener conto che – sempre restando nell’uso comune, che pure è importante in quanto il titolo serve a determinare l’affidamento del terzo che ha bisogno di uno specialista… - l’aggettivo junior, sicuramente abbreviato in “jr”, finirà col perdere qualsiasi rilevanza ai fini di quella distinzione di livelli che pure si vuole mantenere. Sembra quindi preferibile, pur con tutte le conseguenze indicate nella relazione, impiegare in casi del genere l’espressione tecnico di …”.

Si evince inoltre, che secondo l‘illustre ed autorevole parere del Consiglio di Stato, la qualifica di “INGEGNERE TECNICO” compete o competerebbe a noi ingegneri laureati e non a geometri e periti i quali con la formazione del GO.GE.PA.PI. si sono o si erano autoproclamati “INGEGNERI TECNICI” senza:

  • aver conseguito alcuna laurea in ingegneria
  • aver svolto alcun esame di stato per ingegneri
  • avere una preparazione accademica e quindi “forma mentis” da ingegnere


ALLEGATO: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO